WHISTLEBLOWING |
PROCEDURA WHISTLEBLOWING
1. Definizioni
ANAC: Autorità nazionale anticorruzione. C.d.A.: Consiglio di Amministrazione. Codice Etico: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare “standards” etici di riferimento e norme comportamentali che i destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite. G.D.P.R.: Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Divulgazione Pubblica o Divulgare Pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Modello / Modello 231 / MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto 231. OdV: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento. Piattaforma: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni raggiungibile al seguente link Responsabile Whistleblowing: il soggetto indicato al paragrafo 9.2 responsabile di ricevere e gestire le segnalazioni. Segnalazione: Segnalazione interna o esterna avente ad oggetto le violazioni indicate di seguito al paragrafo 6. Segnalazione anonima: quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili. Segnalazione interna: segnalazione diretta al Responsabile Whistleblowing ed effettuata tramite la Piattaforma. Segnalazione esterna: segnalazione all’ANAC che può essere effettuata al ricorrere di determine ipotesi di seguito indicate al paragrafo 7. Segnalazione riservata: quando l’identità del segnalante non è esplicitata, ma tuttavia il Responsabile Whistleblowing può risalire alla stessa. Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un altro soggetto. Si tratta in particolare di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate. Società: Midali SRL Soggetti segnalanti: i soggetti indicati al paragrafo 3.1. Soggetti segnalati: i soggetti che abbiano commesso presunte violazioni, comportamenti e fatti censurabili ai sensi del Decreto Whistleblowing o del Decreto 231, o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
2. FinalitàLa presente procedura (“Procedura”) ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a violazioni di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, nonché ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione. Inoltre, la presente procedura è tesa a:
3. Ambito di applicazione soggettivo
3.1. Soggetti che segnalano, denunciano o divulgano pubblicamenteLa presente Procedura si applica alle seguenti persone che effettuano Segnalazioni interne o esterne, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:
Le segnalazioni potranno essere effettuate non soltanto in costanza del rapporto di lavoro o diverso rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente all’inizio del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso). 3.2. Soggetti che segnalano, denunciano o divulgano pubblicamenteLe tutele previste dalla presente Procedura si applicano altresì ai seguenti soggetti diversi da coloro che effettuano Segnalazioni interne o esterne, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o Divulgano Pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:
4. Responsabilità e diffusioneLa presente Procedura è parte integrante del Regolamento della Società, che su eventuale proposta del Responsabile Whistleblowing, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla. La procedura è inviata via email a tutti i dipendenti unitamente al Modello, fermo restando l’obbligo di non divulgare all’esterno della Società i contenuti dei predetti documenti. Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.
5. Principi di riferimentoI soggetti coinvolti nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono altresì tenuti ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.
6. Oggetto della segnalazioneOggetto della segnalazione può essere la violazione di specifiche normative nazionali e dell’Unione Europea rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo, e in particolare: Violazioni delle disposizioni normative nazionali:
Violazioni della normativa europea:
In ogni caso, ai sensi del Decreto Whistleblowing non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio:
Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti. Chi è interessato a presentare una segnalazione deve indicare chiaramente nell’oggetto della segnalazione se si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.
7. Segnalazioni esterneIl soggetto segnalante può effettuare una Segnalazione esterna tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall’ANAC, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
8. Divulgazione pubblicaLa persona segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica se, al momento della Divulgazione Pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
9. Procedura di gestione delle segnalazioni e tutele dei soggetti coinvolti
9.1 Segnalazione internaUn soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 6), ha la possibilità di effettuare una Segnalazione interna nelle seguenti modalità. I soggetti segnalanti potranno accedere alla Piattaforma disponibile al seguente link , tramite la quale potranno effettuare una:
Al fine di garantire una maggiore tutela della riservatezza del segnalante, la persona che intenda effettuare una segnalazione attraverso la Piattaforma non potrà:
Le segnalazioni tramite la Piattaforma possono essere inviate sia in forma scritta, sia in forma orale tramite messaggio vocale. La voce del segnalante sarà irriconoscibile grazie ad un sistema integrato di distorsione vocale. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il segnalante di richiedere un incontro fisico con il Responsabile Whistleblowing. Il segnalante può seguire lo stato di lavorazione della segnalazione, integrarla e rispondere ad eventuali richieste del Responsabile Whistleblowing attraverso l’area messaggi integrata. Se il Responsabile Whistleblowing ritiene che la segnalazione attenga a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, dovrà informare tempestivamente l’OdV, attraverso l’indirizzo di posta elettronica @@@ Le segnalazioni devono:
Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l’oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 9.2 Esame e valutazione delle segnalazioniIl soggetto preposto alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è il Responsabile Whistleblowing, nella persona di (nome/cognome), che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Il Responsabile Whistleblowing può discrezionalmente decidere di affidare la gestione delle singole segnalazioni a uno o più collaboratori di seguito indicati, anch’essi tenuti ai medesimi obblighi di riservatezza del Responsabile Whistleblowing:
Il Responsabile Whistleblowing, o il Collaboratore identificato, svolge direttamente tutte le attività volte all’accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, potendosi avvalere ove necessario delle strutture e funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni. In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante. In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono:
In particolare, il Responsabile Whistleblowing dovrà valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione, potendo utilizzare anche i seguenti criteri:
Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero il Responsabile Whistleblowing abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, il Responsabile Whistleblowing procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente all’OdV, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Il Responsabile Whistleblowing inoltre informa il segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento, tenendo conto dell’obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni. Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, sia esso società o soggetto dipendente o apicale della stessa, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento, sono fonte di responsabilità del segnalante in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti; in particolar modo se venga accertata l’infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, etc. A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari, fatte salve le ulteriori iniziative legali che potranno essere intraprese dai soggetti lesi dalla condotta del segnalante. Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il Responsabile Whistleblowing è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute; per garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali. I documenti in formato elettronico sono conservati sull’apposita Piattaforma, ovvero in una “directory” protetta da credenziali di autenticazione conosciute dal Responsabile Whistleblowing ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dal Responsabile Whistleblowing. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il Responsabile Whistleblowing si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati. I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito al Responsabile Whistleblowing ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dal Responsabile Whistleblowing.
9.3 Tutele del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti eventualmente coinvolti
La Società, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e del Facilitatore (e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, la loro identità) e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, che non potranno essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. È compito del Responsabile Whistleblowing garantire la riservatezza del soggetto segnalante e di eventuali Facilitatori sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone il Responsabile Whistleblowing a responsabilità. In particolare, la Società garantisce che l’identità del segnalante e di eventuali Facilitatori non possa essere rivelata senza il loro espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza. Obbligo di riservatezza nei procedimenti penali, contabili e disciplinari. Per quanto concerne i procedimenti penali, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Per quanto concerne i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
Nei confronti dei soggetti di cui al paragrafo 3 (cfr. supra) non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Al fine di beneficiare di tali tutele, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
Tuttavia, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le suddette tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare. Inoltre, non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare i soggetti di cui al paragrafo 3 (cfr. supra) che rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata. Affinché operi la suddetta limitazione di responsabilità, è necessario che ricorrano le suddette condizioni previste per il divieto di ritorsioni e che, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici).
In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l’obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell’Autorità giudiziaria, etc.). Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in “mala fede”, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.
10. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioniLe Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione. Se per la segnalazione si utilizza un sistema di messaggistica vocale, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.
11. Informativa GDPR in relazione alla procedura di WhistleblowingLa presente informativa è resa, ai sensi degli artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 (di seguito, “GDPR”), da Midali Srl., società con sede legale in Milano, Via Fratelli Bronzetti 23, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, allo scopo di fornirLe indicazioni circa il trattamento dei dati personali dalla stessa effettuato nella gestione della procedura di Whistleblowing attraverso l’apposito canale di segnalazione delle violazioni. Responsabile del trattamento, designato dal titolare, è il Responsabile Whistleblowing. I Suoi dati personali, acquisiti mediante la presente segnalazione, saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi di legge, derivanti dalla L. n. 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, dal D.Lgs. 231/2001 e ss. mm., e dal D.Lgs. 24/2023 - in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 - riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali. I dati personali acquisiti mediante la segnalazione saranno utilizzati al fine di assicurare la corretta e completa gestione della procedura di Whistleblowing in conformità alla normativa vigente nonché l’attività istruttoria necessaria a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione. Le informazioni raccolte possono riguardare dati anagrafici ed identificativi del segnalante nonché dati anagrafici del/i segnalato/i. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato del Responsabile Whistleblowing. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Midali Srl, mediante il proprio Responsabile Whistleblowing, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. Midali Srl ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché il Responsabile Whistleblowing sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 24/2023. I dati personali così raccolti possono essere comunicati nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti la gestione della segnalazione. In particolare, la trasmissione può avvenire, oltre che nei confronti del Responsabile Whistleblowing, anche nei confronti di:
Il trattamento dei Suoi dati, dunque, avviene attraverso mezzi e strumenti anche digitali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento allo scopo necessarie e, in ogni caso, in modo da garantire l’integrità e la sicurezza degli stessi dati nel rispetto delle misure organizzative. Fatto salvo quanto ivi previsto nonché l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ulteriore ambito di comunicazione e diffusione. I dati personali acquisiti mediante la segnalazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e, in generale, per un periodo non superiore a 5 anni dal termine della procedura. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità o dell’autorità garante per la protezione dei dati nonché per tutto il periodo necessario allo svolgimento dei procedimenti eventualmente scaturiti dalla segnalazione. Ai sensi del G.D.P.R., compatibilmente con le finalità ed i limiti stabiliti per il trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO), [nome, cognome, email] Inoltre, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia avvenuto in modo non conforme al GDPR e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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